Nel 1971, in pieno clima di festeggiamenti per il bicentenario della ricostruzione di Servigliano, Vincenzo Antonelli e Carlo Tomassini prendono in esame la pergamena (rinvenuta negli archivi comunali) con la quale si definì la transazione per i confini tra il Comune di Santa Vittoria in Matenano e quello di Servigliano nel piano di San Gualtiero. Il documento, vergato in latino e siglato il 16 giugno 1450, segnerà il prosieguo del Torneo Cavalleresco. La lettura e la traduzione della pergamena sono opera di Carlo Tomassini
+ Gesù Salvatore degli uomini
Nel nome di Dio. Amen. Nell’anno 1450, indizione 13a, al tempo di sua santità nostro Signore Nicolò per divina provvidenza Papa V, il giorno 16 del mese di giugno, dopo convocato ieri, per oggi, il Consiglio pubblico generale del comune e degli uomini della terra di Santa Vittoria a mezzo del pubblico banditore comunale Crescenzio Vanni su ordine del nobile e illustre Tomasso de Spiccolis di Ancona, dottore in legge, podestà onorevole della terra di Santa Vittoria in base alla delibera dei priori sanvittoriesi, rispettabili signori Nicola di ser Bonaccorsi, ser Saladino Vanni, Pasquale Masi, Sante Rigogliosi, Angelo Vanni, Benedetto di Sante Nicolucci, al suono della campana ed a voce del banditore, nella sala grande del palazzo di detto comune, secondo l’usanza, nel consiglio riunito ed adunato in maggioranza ed in numero sufficiente, il podestà ed i priori predetti con la presenza, il consenso e la volontà di tutto il consiglio generale, anche con la presenza e la volontà del podestà e dei priori, tutti d’accordo, consenzienti, di unanime volontà concordi chiedendo ai magnifici signori priori fermani di trovarsi filiamente, decisero, stabilirono, decretarono e ordinarono legittimamente per il Comune di Santa Vittoria in ogni miglior modo, metodo, diritto e forma con cui più occorra giuridicamente, che l’illustre signor ser Antonio Marini da S.Vittoria sia vero e legittimo procuratore, sindaco, nunzio sicuro, speciale, agente, facente, o quale meglio giuridicamente può dirsi e ritenersi, (sindaco) del comune di S.Vittoria, di cisacuno e di tutti loro e per ciascuno di loro, affinché dia, ceda, conceda ai signori priori fermani tutto il territorio che il comune di S.Vittoria ha e può avere nel Piano di San Gualtiero, e ogni diritto, ogni azione reale e personale, utile, giudiziaria o mista che il comune di Santa Vittoria ha o può avere nel Piano di San Gualtiero, facendo rogito notarile, con l’impegnativa dei beni del comune e con l’aggiunta di pene e con le altre clausole, cautele giuridiche necessarie ed opportune, a parere del sapiente predetto sindaco, tanto che abbia valore giuridico di “Buoni Uomini”; inoltre affinché dichiari i confini, i limiti o termini tra il Comune di Servigliano ed il Comune di S.Vittoria, faccia transazione e composizione nel modo, nella forma e nell’ordine con cui si verrà a dichiarare, concludere, transare e comporre per mezzo del sindaco insieme con i predetti signori priori fermani, e del sindaco o sindaci del Castello di Servigliano sotto qualunque forma ed accezione di vocaboli, come meglio sembrerà e piacerà.
Parimenti annulli, abolisca, renda vani tutti i singoli processi, le condanne fatte e inflitte o emanate per mezzo del podestà della terra di S.Vittoria, sino ad oggi, contro qualunque persona o uomo sia della città di Fermo che nel suo comitato, in occasione, per causa o a titolo di qualsiasi malefatta, crimine, eccesso e delitto sinora commessi in qualunque modo o di qualsiasi tipo appaiono, processi che per la presente legge siano considerati vani, cancellati, annullati, tolti.
D’altra parte i predetti magnifici signori priori della città di Fermo aboliscano, annullino, cancellino, tolgano, rendano vani tutti i singoli processi istituiti per mezzo del podestà e del capitano della città di Fermo o di altri ufficiali della stessa città, parimenti le sentenze, le condanne personali, pecuniarie o miste emanate sopra detti processi in occasione, per causa o a titolo di qualsiasi malefatta, crimine o eccesso e delitto sinora commessi in qualsiasi modo e di qualsiasi tipo appaiono sino al giorno di oggi contro gli uomini, le persone della terra di Santa Vittoria e contro gli abitanti di essa. Tali processi e sentenze e condanne personali, pecuniarie o miste, siano considerati vani, cancellati, annullati e tolti del tutto, tanto che nessuno che sia della terra di Santa Vittoria o vi abiti, possa essere in qualunque modo molestato, infastidito, turbato, catturato o imprigionato realmente o personalmente per tali fatti o per qualcuno di essi.
Inoltre in generale faccia, ponga termine, pattuisca, concordi, concluda ogni particolare atto che sarà utile, necessario e opportuno riguardo a tali atti, a qualsiasi di essi e tutto quello che gli stessi costituenti possono fare, dire, concludere e concordare come presenti di persona, anche qualora fossero cose tali da richiedere menzione speciale e non rientrassero sotto i vocaboli generici.
E di quanto prima detto si deve far fare pubblico istrumento a parere sapiente di colui o di coloro cui interessa con le promesse, le clausole e le cautele giuridicamente necessarie ed opportune, dando e concedendo a loro sindaco un mandato pieno, libero, speciale e generale con amministrazione piena, libera, speciale e generale; promettendo di considerare ratificato, accettato e stabilito in perpetuo ogni atto e tutto ciò che sarà fatto per mezzo del loro sindaco sotto ipoteca ed obbligazione di tutti i beni del predetto comune.
Inoltre essi costituenti, volendo esonerare il loro predetto sindaco da ogni obbligo di dover soddisfare, come persone pubbliche, esonerandolo, promisero a me cancelliere sottoscritto, Antonio, stipulando ed accettando da parte a nome di tutti coloro cui interesserà o potrà interessare in futuro, (promisero) di trattenersi nei confronti del sindaco da ogni azione giudiziaria e giudicando proscioglierlo in ogni clausola di deliberato per cui gli stessi costituenti si sono dichiarati fideiussori sotto l’ipoteca e l’obbligazione già espresse.
Redatto nella terra di Santa Vittoria nel palazzo comunale, nella sala grande di tale palazzo posto ivi a confine da un lato con la casa di Matteo D’Antonio, dall’altro lato con la casa di ser Antonio di ser Colucci, ed altri confini. Sono presenti e considerati testimoni chiamati e richiesti per quanto sopra espresso: ser Giacomo di… da Castignano, milite associato al signor podestà; Marco di Ser Antonio, illustre dottore in legge; ser Iancolao di mastro Nicola; ser Battista di Pietro e molti altri di Santa Vittoria, oltre al numero del già detto consiglio.
+ (Sigillo notarile) Io Antonio fu Matteo Torci di Monte Santa Maria in Lapide, notaio pubblico d’autorità apostolica, al presente cancelliere del comune e degli uomini di Santa Vittoria fui presente e richiesto di scrivere, scrissi ed apposi il mio consueto sigillo.